
Elementi di stato giuridico del personale universitario |
PERSONALE DOCENTE
Professori di Ruolo Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce: a ) professori straordinari e ordinari (prima fascia)b ) professori associati (seconda fascia). Sono riservate ai professori di prima fascia le funzioni di Rettore, Preside di Facoltà, nonché le funzioni di coordinamento dei corsi di dottorato di ricerca e di coordinamento fra i gruppi di ricerca.È inoltre di norma riservata a tali professori la direzione dei dipartimenti e degli istituti, delle scuole di specializzazione e di quelle dirette ai fini speciali. In caso di motivato impedimento la direzione è affidata a professori associati. Ai professori universitari è garantita libertà di insegnamento e di ricerca scientifica, sono inamovibili e non sono tenuti a prestare giuramento.Il professore di ruolo a tempo definito deve dedicare non meno di 250 ore annuali all'insegnamento e alle attività didattiche connesse: alle lezioni, esercitazioni, attività di orientamento e tutorato; alla partecipazione alle commissioni d'esame (di profitto e di laurea); al ricevimento, all'orientamento degli studenti mediante colloqui e attività integrative. Le lezioni devono essere effettuate in almeno tre giorni distinti.I Professori a tempo pieno sono tenuti a garantire in più la loro presenza, per non meno di ulteriori 100 ore annuali, per l'orientamento degli studenti, con particolare riferimento alla predisposizione dei piani di studio e per l'assolvimento di compiti organizzativi interni. L'accesso alle fasce del ruolo dei professori universitari avviene per pubblico concorso, su base nazionale, per raggruppamenti di discipline, diversi per le due fasce fissati dal Ministero della Pubblica Istruzione.Tali concorsi sono per titoli, integrati da una discussione dei titoli e da una prova didattica per quelli di seconda fascia. Per partecipare ai concorsi non è richiesta la cittadinanza italiana per i cittadini degli Stati che riconoscano eguale diritto ai cittadini italiani.I vincitori sono inquadrati nella qualifica di professori straordinari per la prima fascia e di professori associati non confermati per quelli di seconda fascia. Al termine di un triennio sono sottoposti al giudizio di una commissione nazionale nominata dal Ministero della Pubblica Istruzione sulla base dei titoli presentati e della relazione della Facoltà di appartenenza sulla attività didattica e scientifica. In caso di giudizio positivo sono inquadrati rispettivamente nella qualifica di ordinario e di associato confermato.In caso di giudizio sfavorevole possono essere ammessi a un secondo giudizio dopo un biennio; qualora anche tale giudizio sia sfavorevole sono dispensati dal servizio. I professori di ruolo possono optare per il regime del tempo pieno o per quello del tempo definito.Il regime del tempo definito è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di consulenza anche continuativa esterna e con l'assunzione di incarichi retribuiti, ma è comunque incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria. Professori fuori ruolo I professori universitari di prima fascia possono essere collocati, a richiesta, fuori ruolo a decorrere dagli anni accademici successivi al compimento del 65° anno per una massimo di tre anni e vengono comunque collocati a riposo al compimento del 70° anno. I vincitori di concorso bandito anteriormente al 1980 possono restare in servizio fino al 70° anno e di conseguenza fuori ruolo fino al 75°.I professori fuori ruolo conservano le prerogative accademiche e il trattamento economico e sono tenuti a svolgere attività scientifica e didattica, secondo particolari modalità. Il professore fuori ruolo non può invece conservare la direzione dell'Istituto che andrà al nuovo titolare.I professori associati sono collocati fuori ruolo al compimento del 65° anno di età e a riposo all'età di 68 anni. Possono restare in ruolo fino al 70° anno se erano già professori incaricati stabilizzati. Il collocamento a riposo avviene al 31-10 successivo al compimento delle età sopra indicate, ma una recente disposizione rivolta a tutti i dipendenti statali consente di rimanere in servizio per altri due anni. Tale norma può essere applicata solo durante il servizio in ruolo.
Professori emeriti Ai professori ordinari collocati a riposo potrà essere conferito il titolo di professore emerito qualora abbiano prestato almeno venti anni di servizio in qualità di professori ordinari. Tale titolo è concesso con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, previa delibera della Facoltà cui l'interessato apparteneva.Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche. Ricercatori I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Tra tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali. L'impegno per le funzioni didattiche non può superare 250 ore attive. L'accesso al ruolo dei ricercatori universitari avviene mediante concorsi decentrati presso le singole sedi, banditi dai rettori per gruppi di discipline.Titolo di studio necessario per l'ammissione ai concorsi è la laurea: il concorso prevede due prove scritte, di cui una può essere sostituita da una pratica, e una orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca. Sono altresì valutati i titoli didattici e scientifici presentati dal candidato. I vincitori sono inquadrati come ricercatori non confermati. Dopo un triennio, con modalità analoghe a quelle dei professori, sono inquadrati quali ricercatori confermati. I ricercatori confermati possono optare fra il regime a tempo pieno e quello a tempo definito.
Assistenti di ruolo ad esaurimento Gli assistenti di ruolo coadiuvano il professore della loro disciplina nella ricerca scientifica e nell'attività didattica, con particolare riguardo alle esercitazioni. Il ruolo è ormai ad esaurimento, si ricorda pertanto solo che titolo di studio necessario era la laurea e che il concorso, su base locale e per la singola disciplina, prevedeva prove scritte ed orali e che dopo due anni era previsto il giudizio di conferma da parte della Facoltà.Anche gli assistenti possono optare fra il regime di tempo pieno e di tempo definito. Professori incaricati Prima del 1980 gli insegnamenti potevano essere affidati per incarico delle Facoltà a studiosi della disciplina. Gli incarichi, una volta conferiti ogni anno, furono successivamente prorogati o stabilizzati da diverse disposizioni.Nel 1980 furono trasformati ad esaurimento. Attualmente sono in servizio alcuni professori incaricati per i quali pende ricorso amministrativo o che siano in attesa di essere trasferiti ad altra amministrazione. Liberi docenti Si tratta di laureati che superarono un esame di abilitazione per titoli scientifici e prova didattica. Con tale esame si conseguiva l'abilitazione per una determinata disciplina a svolgere corsi liberi presso le università per cinque anni, al termine dei quali la libera docenza poteva essere definitivamente confermata.La libera docenza fu abolita nel 1970, coloro che ne erano in possesso hanno conservato le loro prerogative. Decade dalla libera docenza chi diventa professore di ruolo.
Affidamenti-supplenze Ai professori di ruolo può essere affidato un corso diverso da quello di titolarità, con il loro consenso, purché nello stesso raggruppamento scientifico-disciplinare. Se un insegnamento rimane vacante per qualsiasi ragione potrà essere attribuito per supplenza annuale a professori di ruolo o a ricercatori confermati, dalla stessa o di altra Facoltà. Tale supplenza potrà essere gratuita, se espletata nell'ambito del proprio impegno orario, o retribuita con la metà dello stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale.
Professori a contratto I professori a contratto svolgono corsi integrativi a quelli ufficiali impartiti nelle Facoltà finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico provenienti dal mondo extrauniversitario ovvero di risultati di particolari ricerche o di studi di alta qualificazione scientifica o professionale. I docenti a contratto partecipano quali cultori della materia alla commissione d'esame per la disciplina ufficiale della quale svolgono il corso integrativo.Il Rettore stipula con loro un contratto di diritto privato, su delibera della Facoltà, sulla base della ripartizione degli appositi fondi ministeriali stabilita dal Consiglio di Amministrazione. PERSONALE NON DOCENTE
Carriera dirigenziale L'accesso alla qualifica di dirigente avviene con concorso per esami indetto dalle singole università, ovvero per corso-concorso selettivo di formazione presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione. Altre carriere Dal 1°ree; luglio 1979, per effetto della Legge 11.7.1980, n. 312, il personale non docente universitario con modalità e forme molto più incisive ed appariscenti rispetto a tutto il restante personale statale, è stato oggetto di una profonda trasformazione del proprio stato guiridico passando da un ordinamento strutturato per carriera ad un'organizzazione articolata per livelli o qualifiche funzionali. Detti livelli erano inizialmente fissati in numero di otto, ma la legge 26.1.1986, n. 23, ha introdotto rilevanti innovazioni istituendo un nono livello amministrativo-contabile ed un ruolo speciale, dopo l'ottavo livello,comprendente due qualifiche funzionali, per il personale tecnico e bibliotecario. A queste qualifiche possono accedere i dipendenti in possesso di laurea con 4 anni di servizio (se di ottavo livello) o 8 anni (se di settimo livello) ovvero rispettivamente di 9 o 13, se privi di laurea.Precisando che il primo livello non ha un proprio organico di posti, almeno presso le Università, i restanti livelli si differenziano per il fatto che, alcuni di essi (il secondo ed il terzo), prevedono specifici profili professionali (usciere, manutentore, bidello, conduttore automezzi, portiere, custode) gli altri, invece, si caratterizzano per l'individuazione di ampie aree funzionali quali: l'amministrativo-contabile; la tecnico-scientifica; la socio-sanitaria; delle biblioteche, delle strutture di elaborazione dati e dei servizi generali ausiliari e tecnici. Tali aree funzionali sono presenti in tutti i livelli escluso il quarto che manca quella delle strutture di elaborazione dati ed il quinto che manca di quella delle biblioteche e di quella socio-sanitaria. L'accesso ai livelli secondo, terzo e al quarto avviene mediante prova di selezione fra persone iscritte alle liste di collocamento segnalate all'Ateneo dall'apposito ufficio.L'accesso ai livelli quinto e successivi avviene per esami, integrati dai titoli per i settimi ed ottavi livelli delle aree tecnico-scientifica e socio-sanitaria. Per quanto concerne il titolo di studio richiesto ai candidati per la partecipazione ai concorsi, la situazione può essere sommariamente descritta come segue: per il secondo e terzo livello è richiesta la licenza elementare; per il quarto livello il diploma di scuola media inferiore; per il quinto livello, oltre al diploma di scuola media inferiore, anche un diploma di specifica qualificazione professionale; per il sesto livello, il diploma di scuola media superiore (per l'area socio-sanitaria è richiesto, invece, un diploma professionale specifico; mentre, per l'area delle strutture di elaborazione dati e per quella dei servizi generali ausiliari e tecnici - gruppo delle stamperie - il diploma di scuola media superiore può essere sostituito dal possesso del diploma di scuola media inferiore più diploma di corso professionale specifico rilasciato da enti pubblici o da aziende specializzate di settore o attestato di attività lavorativa specifica prestata per almeno due anni presso enti pubblici o aziende specializzate di settore, con esclusione del periodo di apprendistato); per il settimo livello, diploma di laurea oppure diploma di scuola media superiore di durata quinquennale più almeno quattro anni continuativi di attività lavorativa di collaborazione tecnica corrispondente presso lo Stato, enti pubblici o aziende di importanza nazionale ovvero, per l'area amministrativo-contabile e per quella delle biblioteche, esperienza lavorativa corrispondente presso lo Stato con mansioni di settimo livello; per l'ottavo livello, diploma di laurea, da specificare nel bando in relazione alle mansioni da espletare in relazione ai profili tecnici o diploma do laurea previsto per i restanti profili. |