Università degli Studi di Bologna

Dottorato di ricerca



La legge n. 28 del 21 febbraio 1980 ĞDelega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relative fasce di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didatticağ riporta all'art. 8 (Dottorato di ricerca e borse di studio) 1° comma:

ĞLe norme delegate prevedono l'istituzione di corsi per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca e determinano le caratteristiche e la finalizzazione dei corsi medesimiğ.

Il dottorato di ricerca ha ottenuto con il D.P.R. dell'11/7/1980 la definitiva configurazione e viene così definito:

ĞÈ istituito il dottorato di ricerca quale titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientificağ (art. 68 - D.P.R. 382/80 1° comma).

Il dottorato si distingue dalle scuole di specializzazione per un suo tratto singolare e caratterizzante: quello di far acquisire ai candidati, non tanto un livello formativo avanzato rispetto a specifiche professionalità, quanto una autonoma capacità di ricerca scientifica attraverso la quale evidenziare originalità creativa e rigore metodologico. Lo scopo fondamentale del dottorato è che i metodi di addestramento non ricalchino gli schemi usuali delle lezioni accademiche , ma traccino qualificati e qualificanti programmi della cui realizzazione lo studente resti protagonista .

La sua formazione dovrà avvenire nell'ambito circoscritto e approfondito di un settore disciplinare, in cui sia possibile raggiungere quella preparazione specifica richiesta dalla scienza e ottenuta attraverso una ben programmata attività di ricerca.

La didattica quindi, complementare all'attività di ricerca, dovrà configurare soprattutto in cicli di seminari specialistici e finalizzati .

Il dottorato di ricerca non può mirare al riduttivo traguardo di un titolo su cui fondare aspirazioni di una impropria sistemazione.

Esso conferisce un titolo valido esclusivamente nel campo della ricerca scientifica che potrà dare (non garantire) accesso anche all'Università, ma ancor più ad istituzioni ed enti di ricerca pubblica e privata. (Circolare n. 41 del 5/2/1986).


Norme relative all'ammissione ai corsi di dottorato

Possono presentare domanda di ammissione ai corsi di dottorato coloro che siano in possesso di una laurea o titolo equipollente conseguito presso Università straniera (Circolare n. 41 punto 10 del 5/2/1986).

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice, indirizzate al Magnifico Rettore, dovranno essere spedite all'Università degli Studi di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126 Bologna - entro i termini previsti dal bando pubblicato sulla G.U. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- cognome e nome;

- luogo e data di nascita;

- cittadinanza;

- laurea e titolo equipollente posseduti, nonché data e Università in cui è stato conseguito;

- denominazione esatta del dottorato di ricerca per il quale il candidato intende concorrere (come da bando);

- domicilio eletto ai fini del concorso.

Inoltre, ai fini di quanto previsto al comma 4° dell'art. 71 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, il candidato dovrà indicare la/e lingua/e straniera/e conosciuta/e.

In calce alla domanda il candidato deve dichiarare di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il dottorato secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti.

I cittadini stranieri, in possesso di titolo estero, devono richiedere nella domanda di ammissione al concorso, l'equipollenza del loro titolo estero (laurea) ai soli fini dell'ammissione ai corsi di dottorato. A tal fine dovranno allegare alla stessa i titoli esteri debitamente tradotti e legalizzati, utili a consentire al Collegio docenti la dichiarazione in parola. Per i cittadini stranieri appartenenti ad uno Stato membro della Comunità economica europea, i certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino, debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane. I cittadini italiani con titolo estero devono avere ottenuto o l'equipollenza del titolo estero, analogamente ai cittadini stranieri ed ai soli fini dell'ammissione al concorso o l'equipollenza a tutti gli effetti del loro titolo estero, da parte del C. di F.

Per i documenti rilasciati all'estero da autorità estere si applicano le disposizioni vigenti in materie di legalizzazione di firme. Ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata la traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

L'esame di ammissione consiste in una prova scritta e in un colloquio intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.

È ammesso al colloquio il candidato che ha superato la prova scritta con un punteggio non inferiore a 40/60; il colloquio si intende superato se il candidato ottiene un punteggio di almeno 40/60.

Al termine delle prove d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati dai candidati nelle singole prove.

P.S. Le prove concorsuali devono svolgersi, per tutti, in lingua italiana. (Art. 271 del T.U. - Leggi Istruzione superiore).


Norme relative alle iscrizioni ai corsi e scelta curricula

I candidati risultati vincitori devono presentare domanda di iscrizione, in carta legale, alla Segreteria del Dottorato di Ricerca (via Belle Arti, 42 - tel. 6484620) corredata della documentazione di rito entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della Racc. R.R.

Alla domanda debbono essere allegate:

a ) tre fotografie, una delle quali verrà autenticata, su carta legale, all'ufficio Dottorato;

b ) certificato di cittadinanza;

c ) certificato di nascita;

d ) diploma (documento originale) di scuola secondaria superiore, ovvero, per gli stranieri, diploma che ha consentito la loro ammissione all'Università, debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia, per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Università italiane e relativa dichiarazione di valore;

e ) certificato di laurea (in carta legale);

f ) dichiarazione che non si gode di altre borse di studio, erogate per seguire corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione, dottorato ecc. e che non si è goduto di altre borse di Dottorato.

g ) permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri).

I candidati risultati vincitori che non ottemperano a quanto sopra indicato entro il termine stabilito sono considerati rinunciatari ed i posti che risultano vacanti sono messi a disposizione dei candidati classificatisi idonei, secondo l'ordine della graduatoria.

È vietata l'iscrizione contemporanea a più corsi di dottorato di ricerca presso la stessa o altra sede universitaria. Il candidato che avesse ottenuto l'ammissione a più corsi deve optare per l'iscrizione ad uno solo di essi.

Qualora il dottorando sia iscritto, all'atto dell'immatricolazione al dottorato, ad altro corso di laurea o specializzazione, potrà interrompere gli studi intrapresi, e, qualora lo ritenga opportuno, riprenderli alla fine dei corsi di dottorato.

Con l'entrata in vigore delle norme contenute nel D.L. 08/08/91 n. 257 e a norma di quanto contenuto nell'art. 8, 2° comma, della legge 30/11/89 n. 398, cessano le disposizioni contenute nella legge stessa relative agli iscritti alle scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, pertanto agli stessi non è più applicabile la sospensione del corso di specializzazione per la frequenza al corso di dottorato.

Le iscrizioni agli anni successivi al primo, avverranno previo superamento dell'anno precedente (D.P.R 382/80 art. 68) dal 2 al 16 novembre.


Incompatibilità dottorato e attività lavorativa

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato è collocato a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio, senza assegni per tutta la durata del corso, e ove ne ricorrano le condizioni (art. 75 D.P.R. 382/80 e art. 2 legge 476/84) può usufruire della borsa di studio.


Cittadini stranieri

I cittadini stranieri, non comunitari, sono ammessi al dottorato, previo superamento delle prove concorsuali, in soprannumero nel limite della metà dei posti istituiti con provvedimento ministeriale, con arrotondamento all'unità per eccesso.

L'equipollenza del loro titolo straniero può essere dichiarata ai soli fini dell'ammissione al dottorato, dal Collegio dei Docenti del dottorato (circolare n. 41 del 5/1986).

I cittadini stranieri, comunitari, concorrono all'attribuzione dei posti ministeriali.


Borsa di studio

Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di cittadinanza italiana e, a partire dall'XI ciclo, anche per i cittadini stranieri appartenenti agli Stati membri della CEE (art. 11, 1° comma, G.U. n. 58 del 28/7/95), hanno diritto alla borsa di studio, purché rientrino nelle condizioni di reddito di cui al Decreto Interministeriale, previsto dall'art. 6 - 4° comma - della Legge 398 del 30/11/1989 (reddito personale annuo lordo non superiore a 15.000.000 di lire).

La domanda per ottenere la borsa di studio deve essere presentata unitamente all'iscrizione.

Alla determinazione del reddito concorrono redditi di origine patrimoniale, nonché emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare di leva.

Per la dichiarazione relativa ai redditi percepiti, gli interessati devono avvalersi dell'autocertificazione riferita ai redditi relativi all'anno solare nel quale viene effettivamente erogata la borsa. Contestualmente, gli interessati dovranno confermare o meno, utilizzando lo stesso modulo, il reddito dichiarato nella domanda di borsa di studio relativa all'anno precedente.

L'autocertificazione deve essere resa e sottoscritta o dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione o al Segretario comunale o ad un Notaio o ad un Cancelliere o da altro funzionario incaricato dal Sindaco (art. 4 legge 4/1/68 n. 15).

L'Università, come di dovere, informerà il Procuratore della Repubblica, per l'attribuzione delle responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, reticente o contenente dati non rispondenti a verità (art. 495 C.P.; art. 26 legge 4/1/68 n. 15; art. 4 D.M. 28/8/70).

L'autocertificazione potrà essere effettuata anche da persona munita di originale o copia autenticata di procura generale o speciale , qualora l'interessato sia all'estero nel periodo fissato per la presentazione del modulo di iscrizione - autocerficazione. Non sono ritenute valide le deleghe.

Alla richiesta di borsa di studio deve essere sempre allegato il modulo (debitamente compilato in ogni sua parte ) con il quale l'interessato sceglie la modalità di pagamento della borsa di studio.


Avviso importante

Il pagamento delle rate della borsa di studio, verrà effettuato alle scadenze fissate dal C.A. solo ed esclusivamente qualora sussistano i requisiti richiesti: frequenza e reddito personale annuo non superiore a £. 15.000.000 annui lordi.


Norme per l'iscrizione agli anni successivi

L'iscrizione deve essere effettuata dal 2 al 16 novembre di ogni anno accademico.

Al momento dell'iscrizione agli anni successivi occorre sempre esibire il libretto (debitamente compilato e firmato dal Coordinatore) e il tesserino.

Alla domanda, redatta su apposito modulo in distribuzione presso l'Ufficio Dottorato di Ricerca, deve essere allegata la ricevuta del pagamento delle tasse e dei contributi dovuti (utilizzando l'apposito bollettino allegato al modulo di iscrizione o in distribuzione presso la Segreteria dell'Ufficio Dottorato), da effettuarsi presso la Cassa di Risparmio in Bologna.

Il dottorando non potrà effettuare l'iscrizione qualora non sia ancora in possesso dell'attestato di superamento dell'anno di corso frequentato e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione all'anno successivo.

È opportuno quindi che il dottorando provveda a far compilare al Coordinatore l'attestato di cui sopra in tempo utile (utilizzando l'apposito modulo inserito nel libretto azzurro d'iscrizione).

L'attestato di superamento dell'anno in corso è, infatti, elemento indispensabile per l'ammissione all'anno successivo (art. 68 D.P.R. 382/80, ultimo comma).

Il Consiglio di Amministrazione di questo ateneo delibera per ogni a.a. i contributi per gli iscritti al Dottorato e l'indennità di mora, nel caso di iscrizione tardiva entro, comunque il 31/12.

Il versamento delle tasse dovrà essere effettuato per intero anche dai cittadini stranieri che godono di una borsa di studio.

L'art. 5, comma 20 della Legge 24/12/93 n. 537 ha stabilito infatti che Ğdall'anno accademico 1994/95 sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitariğ, mentre una forma di esonero verrà erogata solo ai titolari di borse di studio assegnate ai sensi della Legge 390/91.

L'Università di Bologna ha stipulato una polizza di assicurazione che prevede la copertura assicurativa degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca per l'intera durata del corso.

Pertanto, per la copertura assicurativa di periodi successivi a quelli previsti dalla durata del corso (che non possono comunque essere superiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'Università per la presentazione delle domande di ammissione all'esame finale e per la spedizione delle tesi e che attualmente decorrono dal 1° novembre dell'ultimo anno di corso al 28 febbraio dell'anno successivo) il dottorando dovrà richiedere all'Ufficio Dottorati di ricerca i relativi bollettini di versamento.


Norme per i cittadini stranieri che intendono partecipare ai concorsi per i


dottorati di ricerca

La domanda di partecipazione al concorso deve essere spedita al Magnifico Rettore Via Zamboni 33 - 40126 - Bologna - entro i termini improrogabili previsti dal bando (fa fede il timbro postale dell'Ufficio accettante): le domande spedite fuori termine o prive della documentazione prevista verranno respinte.

Nel caso si tratti di cittadini con titolo accademico conseguito all'estero, unitamente alla domanda va allegata tutta la documentazione prevista e indispensabile al Collegio docenti per deliberare l'equipollenza dei titoli ai soli fini dell'ammissione ai concorsi di dottorato (copia tradotta e legalizzata del titolo estero con relativa dichiarazione di valore e programmi degli esami sostenuti per il conseguimento della laurea).

A tal fine è quindi necessario che nella stessa domanda di ammissione al concorso venga fatta espressa richiesta di equipollenza al Collegio stesso.

I titoli esteri debbono essere tradotti e legalizzati (la traduzione deve essere effettuata in lingua italiana) e avere in allegato la relativa dichiarazione di valore rilasciata dalla competente Ambasciata o dal Consolato.

Coloro che sono in possesso della doppia cittadinanza, devono dichiarare, nella loro domanda di partecipazione al concorso, di optare per una delle due, naturalmente ai soli fini del concorso stesso.

Si fa presente che sia per i cittadini italiani o stranieri non ci sono limiti di età.

Le prove concorsuali anche per i cittadini stranieri dovranno essere sostenute in lingua italiana; il candidato dovrà indicare una lingua straniera conosciuta (ovviamente non potrà essere indicata né la lingua italiana né la lingua madre).

L'equipollenza ottenuta dal Collegio Docenti di un dottorato è valida solo per l'ammissione al concorso dello stesso dottorato.

Le prove d'esame sono. intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.