
Allegato I |
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all'art. 13.2 Qualora i regolamenti delle strutture contengano parti di competenza del Senato Accademico e parti di competenza del Consiglio di Amministrazione, devono essere sottoposti ad ambedue gli Organi nella loro interezza. In caso di contrasti tra regolamenti delle strutture il Consiglio di Amministrazione dirime le controversie. all'art. 18.4 Il riferimento al comma 3 si intende relativo all'approvazione dei regolamenti. all'art. 20.1 L'ufficio elettorale dovrà verificare la congruità di tutti i rinvii per quanto riguarda i meccanismi elettorali, relativamente, in particolare, alla necessità di più turni elettorali. all'art. 20.1 I regolamenti di Facoltà, nel prevedere la partecipazione di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ai Consigli di Corso di Laurea e di Diploma, devono prevedere le modalità di afferenza del personale ai Corsi di Studio. all'art. 22.2 Il regolamento di organizzazione di Ateneo deve comunque contenere indicazioni relative al numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Dipartimento. all'art. 24.5 soppressa all'art. 25.1 Comunque non minore di dieci. all'art. 28.1 Il regolamento didattico di Ateneo deve in ogni caso disciplinare: a) i rapporti tra consiglio di Facoltà, cui è comunque riservata, sentiti i corsi di studio, l'individuazione degli insegnamenti da considerarsi fondamentali per la soddisfazione delle esigenze culturali e professionali di base, e consiglio di corso di studio; b) la normativa integrativa per l'ammissione ai corsi universitari; c) i diritti e i doveri degli studenti in ordine alle attività didattiche garantendo comunque nei corsi sdoppiati lo svolgimento di programmi equivalenti, anche sotto l'aspetto del materiale didattico indicato, o la possibilità per lo studente di scegliere tra i medesimi corsi sdoppiati; d) criteri unitari atti ad assicurare omogeneità di scelte nelle modalità di valutazione della preparazione degli studenti per quanto attiene agli esami di profitto, di laurea e di conferimento dei diplomi; e) principi in materia di organizzazione e funzionamento dei dottorati di ricerca; f) principi in materia di organizzazione e funzionamento delle attività di specializzazione, di educazione permanente, di tirocinio e abilitazione professionale; g) criteri atti a facilitare, con le opportune garanzie e verifiche, la convalida di singoli corsi seguiti presso altri atenei da studenti iscritti nell'Università di Bologna. all'art. 29 Il Senato Accademico, qualora il numero delle domande di iscrizione presentate superi il numero massimo di iscrizioni stabilito assume, anche con la richiesta di convocazione del comitato regionale interuniversitario di coordinamento, ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati e a sollecitare un più equilibrato rapporto tra risorse disponibili e domande di iscrizione. all'art. 29.3 Il numero massimo può essere anche per anni di corso, ma la materia, che concerne più che altro i trasferimenti, è demandata al Regolamento didattico. all'art. 34.8 L'indennità di carica del Rettore non può essere superiore al livello retributivo iniziale del professore di ruolo di prima fascia. agli artt. 37, 43 e 44 Le modifiche conseguenti a Leggi della disciplina relativa ai contratti non pregiudicano l'autonomia contrattuale dei Dipartimenti già approvata ed operante. all'art. 38.3 O dell'Organismo eventualmente subentrante all'Azienda. all'art. 42.3 soppressa all'art. 44 Le seguenti disposizioni di massima devono essere previste dal regolamento: a) i dirigenti responsabili di struttura sono tenuti a fornire, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, periodici consuntivi sulle attività svolte; b) i dirigenti sono tenuti a collaborare con i settori o le strutture operanti in ambiti connessi. In caso di particolari esigenze di integrazione, gli uffici e i settori di attività che operano nel relativo ambito possono essere coordinati tra loro in apposite aree di integrazione funzionale necessaria, definite dal Consiglio di Amministrazione anche in conformità agli indirizzi del programma annuale di attività del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico; c) per le funzioni attinenti alle aree di integrazione funzionale necessaria i dirigenti dei settori compresi in modo totale o parziale nelle aree medesime provvedono in modo congiunto all'impiego dei fondi corrispondenti all'area funzionale, alla adozione degli atti a rilevanza esterna, alla elaborazione dei piani annuali e alle relazioni previste dai commi 5 e 7 del presente articolo, alla proposta di delibere al Consiglio di amministrazione, e ad ogni altra attività gestionale necessaria al perseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di definizione dell'area di integrazione funzionale necessaria. d) i funzionari di la e 2a qualifica speciale tecnica possono avere la responsabilità di contratti o convenzioni di ricerca e di servizi stipulati con amministrazioni pubbliche o private e enti di ricerca; la valutazione è rimessa alla responsabilità degli Organi di governo della struttura cui il funzionario afferisce. all'art. 44.1 soppressa all'art. 44.7 soppressa all'art. 45.1 Il programma annuale di attività deve essere predisposto anche dai segretari amministrativi di Dipartimento. all'art. 46 Il regolamento deve prevedere la seguente normativa per i centri ad autonomia piena: a) la giunta di ateneo sottopone ad approvazione del consiglio di amministrazione, sentite le strutture didattiche e di ricerca corrispondenti, il bilancio annuale, il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte predisposta dal direttore; b) ogni atto generale riguardante la attività e l'organizzazione del centro di servizi, ivi compresa la formulazione degli indirizzi cui il centro deve attenersi o gli standard di erogazione delle prestazioni, è riservato al consiglio di amministrazione dell'ateneo o al consiglio della corrispondente struttura didattica e di ricerca; c) tutti i restanti atti relativi alla gestione del centro di servizi sono riservati al direttore e al comitato di gestione e sono posti in essere secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'Università e dal regolamento del singolo centro di servizi; d) la vigilanza sui centri di servizi è esercitata dalla giunta di ateneo o dalle strutture didattiche e scientifiche corrispondenti; e) l'università trasferisce ai centri di servizi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento dei servizi assegnati e assicura l'equilibrio tra costi e ricavi relativamente alle attività assegnate provvedendo alla copertura, in modo separato, di eventuali costi sociali; f) i centri di servizi dispongono di entrate proprie costituite dai trasferimenti a carico del bilancio dell'Università o da altre amministrazioni pubbliche, dalle eventuali tariffe dei servizi, che sono deliberate dal consiglio di amministrazione, e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nei bilanci dei centri di servizi e sono da questi accertate e riscosse; g) secondo la disciplina stabilità dal regolamento di contabilità dell'Università, i centri di servizi dispongono di autonomia di bilancio ed articolano la loro contabilità in un sistema di previsioni, scritturazioni e rendicontazioni di tipo finanziario, economico e patrimoniale; h) l'attività finanziaria del centro di servizio si svolge in base ad una contabilità di sola cassa. Tuttavia, al fine di consentire il consolidamento dei conti a livello dell'Ateneo, la relazione previsionale e programmatica contiene una previsione di massima delle attività finanziarie espresse in termini di competenza per ciascun anno del triennio; i) i bilanci e le relazioni previsionali e programmatiche dei centri di servizi sono allegati al bilancio dell'Università assieme ad un documento riassuntivo che consolida i conti complessivi dell'ente. all'art. 46 Il regolamento deve prevedere la verifica della permanente validità delle scelte operate e la delegazione di servizi all'esterno per un periodo di tempo determinato. all'art. 49 soppressa all'art. 50 Il regolamento deve informarsi ai seguenti criteri: a) capacità di instaurare relazioni esterne riconosciuta a tutte le strutture didattiche e scientifiche, salvo la riserva agli organi di governo dell'Ateneo delle relazioni di natura istituzionale con altre università o autorità pubbliche; b) la decisione di attivare il nuovo rapporto deve essere preceduta da verifiche operate a livello di Ateneo volte ad accertare: - la copertura organizzativa e finanziaria; - le aspettative di sviluppo; - l'osservanza da parte della struttura degli obblighi d'informazione relativi a precedenti rapporti; - la compatibilità con i criteri e le prescrizioni dettate dal piano di sviluppo dell'Ateneo; - la compatibilità con le risultanze del controllo di gestione, per la parte relativa alla struttura proponente; - modalità procedurali atte a permettere la più completa valutazione sull'attivazione di ricerche o l'offerta di prestazioni che sollevino peculiari problemi di coerenza con i principi a cui si ispira il presente Statuto; c) tutte le relazioni instaurate debbono soddisfare i seguenti requisiti: - garanzie generali di trasparenza, quali adeguata informazione a livello di Ateneo dei rapporti in atto assicurata dall'anagrafe delle relazioni con terzi; - relazioni periodiche sull'attività svolta e il grado di raggiungimento degli obbiettivi, pubblicità (anche temporalmente differita) dei risultati delle ricerche; - la compatibilità dell'iniziativa con l'attività istituzionale della struttura e con le garanzie riconosciute ai singoli ricercatori non aderenti al programma proposto; - necessità che nelle relazioni con istituzioni esterne alla ricerca sia sottolineata la peculiarità della prestazione universitaria; - necessità che le attività didattiche, specie se idonee al rilascio di titoli, restino riservate alle esclusive e distinte responsabilità dei docenti e delle relative strutture; d) i rapporti tra rappresentanti e strutture universitarie rappresentate sono disciplinati in modo unitario al fine di garantire: - un regime giuridico uniforme, con particolare riguardo alle modalità di designazione e di nomina, alle facoltà di delega o di supplenza, alla cessazione dello status richiesto come presupposto nel corso del mandato, alla prorogatio; - l'effettivo coinvolgimento delle strutture rappresentate, anche attraverso relazioni periodiche o l'inserimento obbligatorio all'ordine del giorno di una seduta del collegio della struttura interessata; e) la regolamentazione del profilo finanziario delle relazioni instaurate si conforma ai seguenti criteri: - sono esclusi dalla definizione della quota di oneri a carico delle prestazioni a terzi di una struttura i costi derivanti dalle inefficienze o dalla sottoutilizzazione di altra struttura accertate in sede di controllo di gestione; - il regolamento per l'amministrazione e la contabilità prevede modalità perequative di ridistribuzione di parte dei proventi derivanti da prestazioni a terzi a vantaggio delle altre strutture o delle aree disciplinari; - la disciplina, articolata per tipologia di prestazione, della ripartizione dei proventi da contratti, convenzioni, accordi e da prestazioni rese a terzi, mediante la utilizzazione delle strutture, definisce le quote da riservare all'Amministrazione dell'Ateneo, a titolo di spese generali, alle strutture responsabili, al personale direttamente coinvolto e al fondo di Ateneo. all'art. 50.1 La vigilanza sull'attuazione dei criteri generali enunciati dal presente articolo e delle norme destinate a dame applicazione è riservata al Rettore e alla commissione permanente competente per materia prevista dal presente statuto. Le strutture scientifiche dell'Università possono essere utilizzate, osservati i criteri stabiliti dal presente articolo, per l'acquisizione di valutazioni tecniche richieste dalle amministrazioni pubbliche secondo quanto previsto dall'art. 17.1 legge 241/1990. all'art. 52.5 Il regolamento deve prevedere la seguente normativa di dettaglio: a) lo statuto o gli accordi con gli altri partecipanti possono prevedere la riserva di ulteriori rappresentanti dell'Ateneo nel consiglio di amministrazione della società o dell'organismo privato indipendentemente dalla quota sottoscritta, nonché specifiche cautele in ordine alla cessione a terzi delle quote sociali. La esplicita valutazione di questi elementi deve risultare nella deliberazione iniziale del consiglio di amministrazione dell'Università o dell'organo comunque competente; b) i rappresentanti dell'Università sono nominati dagli organi indicati al precedente comma 2 ed esercitano i poteri loro spettanti negli organi sociali in conformità alle direttive del Consiglio di Amministrazione o degli altri organi competenti, riferendo ai medesimi almeno una volta all'anno entro il mese di giugno dell'anno accademico successivo con apposito punto iscritto all'ordine del giorno della relativa seduta. alla Disp. I.1 Parte V L'apposito regolamento deve disciplinare i rapporti informativi tra delegante e delegato assicurando in modo adeguato la reciproca circolarità. alla Disp. II.1 lett. b) Parte V Deve intendersi come espressione di volontà degli organi a cui è riferibile. alla Disp. II.1 lett. e) Parte V L'apposito regolamento, deve disciplinare il caso di iterazione di elezioni senza esito, e il caso di mancata costituzione dell'Organo. alla Disp. II.1 lett. g) Parte V Nel regolamento deve essere prevista una norma relativa allo scrutinio segreto. alla Disp. II Parte VI Il S.A.I., nel sopprimere il 4° comma della Disposizione Transitoria 11, in adeguamento ai rilievi del decreto del M.U.R.S.T., intende sottolineare che le norme statutarie sul divieto di rielezione dopo due mandati si applicano a decorrere dall'entrata in vigore dello Statuto. |
