IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989 n° 168;
VISTA la legge 19 novembre 1990 n. 341;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 127, ed in particolare lart.17 comma 96;
VISTO il Decreto del MURST del 21 maggio 1998 n. 242, recante il Regolamento per la disciplina dei professori a contratto;
VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e delle attività di supporto alla didattica emanato con D.R. n° 603 del 1.4.1999;
VISTO il Decreto Ministeriale n°509/99 recante norme concernenti lautonomia didattica degli Atenei;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 13 novembre 2001, con la quale si dà mandato agli uffici di presentare una proposta complessiva di modifica al Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n° 603/99;
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 marzo 2002 di approvazione delle modifiche al Regolamento di Ateneo sui professori a contratto emanato con D.R. n.603 del 1.4.1999
IL SEGUENTE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO, NEL TESTO CHE SI ALLEGA AL PRESENTE DECRETO, E DEL QUALE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE
Bologna, 6 maggio 2002
IL RETTORE
(f.to Prof. Pier Ugo Calzolari)
_____________
REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI PROFESSORI A CONTRATTO
Approvato
dal Senato Accademico in data 26 marzo 2002
Emanato con Decreto Rettorale n° 701 del 6 maggio
2002
CRITERI GENERALI
Al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, nei limiti dei relativi stanziamenti in bilancio e nel rispetto della programmazione didattica annuale deliberata da ciascuna Facoltà, lAlma Mater Studiorum Università di Bologna stipula contratti di diritto privato con studiosi o esperti anche di cittadinanza straniera, purché non dipendenti di università italiane, di comprovata ed adeguata qualificazione professionale e/o scientifica.
I contratti sono destinati sia allo svolgimento delle attività didattiche previste dallart.10 del D.M. 509/99 presso tutti i corsi attivati sensi dellart.3 dello stesso Regolamento, sia allo svolgimento delle attività di tutorato.
- Art. 1 -
(Requisiti oggettivi)
Sono affidate secondo le modalità di seguito indicate le attività didattiche rientranti negli ambiti disciplinari di ciascun corso di studio, nonché le attività di cui alla lettera f) dellart.10 del D.M. 509/99.
Gli incarichi sono affidati a studiosi che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o in mancanza, siano laureati da almeno cinque anni.
Le strutture indicano fra i titoli valutabili di cui al successivo art.3 lett. d) principalmente lo svolgimento di attività di ricerca in Italia o allestero, nonché precedenti esperienze nello svolgimento di attività didattiche.
I contratti possono essere affidati anche a docenti provenienti da Università straniere.
Ciascuna struttura didattica, nel rispetto dei requisiti minimi fissati dal MIUR e dei criteri generali sopra indicati, adotta per ogni anno accademico specifica delibera dalla quale risultino sia il numero complessivo delle attività formative da affidare per contratto con lindicazione della spesa complessiva, sia le particolari e motivate esigenze didattiche che giustificano, per ciascun affidamento, il ricorso allo strumento contrattuale.
Le Facoltà avviano le procedure selettive, svolte dalle commissioni nominate ai sensi del successivo art.4, emanando uno o più bandi di selezione, che devono espressamente prevedere i seguenti requisiti:
a) la denominazione dellattività formativa, il settore scientifico disciplinare di riferimento, il numero di ore di attività complessiva, lindicazione della durata e del numero di crediti formativi assegnati;
b) il compenso da attribuire allesperto, al netto della quota di oneri a carico dellamministrazione;
c) le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione del bando;
d) le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili, nonché il possesso dei requisiti minimi fissati dallart.2;
e) la eventuale previsione di un colloquio cui il candidato può essere sottoposto;
f) le modalità di pubblicazione del bando e della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.
Ultimate le procedure selettive, le commissioni giudicatrici formulano le graduatorie dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, la commissione giudicatrice è comunque tenuta a valutarne lidoneità.
Le graduatorie hanno validità esclusivamente per lanno accademico per il quale si è svolta la selezione.
Le strutture curano la pubblicazione dei bandi e delle graduatorie, nel rispetto delle modalità sopra indicate, e trasmettono agli uffici competenti alla stipula le proposte di contratto secondo lordine dei candidati risultati idonei.
Le strutture interessate nominano una o più commissioni per ciascun settore o per settori disciplinari affini per la valutazione dei curricula dei docenti.
I candidati che abbiano interesse possono presentare ricorso al Magnifico Rettore avverso le decisioni delle commissioni giudicatrici entro 15 giorni dalla conoscenza dellesito della selezione; il Rettore decide entro i 30 giorni successivi, sentita una commissione di tre membri da lui stesso nominata per lesame del ricorso.
Nel rispetto del calendario delle attività didattiche e del piano di assegnazione stabilito dalla Facoltà, il professore a contratto organizza lo svolgimento delle attività formative contrattualmente previste, compresa la partecipazione ad esami di profitto, preparazione alla prova finale, ricevimento degli studenti, secondo le modalità fissate dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Alla stipula del contratto è consegnato al docente un registro nel quale annotare le attività svolte, da restituire al termine delle attività pattuite, controfirmato dal Responsabile della Struttura di riferimento.
La controfirma del responsabile costituisce attestazione di regolare svolgimento dellattività.
La liquidazione del compenso al docente sarà effettuata previa verifica della corretta e completa compilazione del registro.
Il docente a contratto può partecipare ai Consigli di Corso di Studio e di Facoltà secondo le modalità stabilite dallo Statuto Generale di Ateneo; non partecipa alle deliberazioni relative ai posti di ruolo ed alla stipula dei contratti di insegnamento di cui al presente Regolamento
- Art. 7 -
(Requisiti oggettivi)
Su proposta del docente responsabile dellattività formativa, al fine di acquisire competenze tecniche di alta qualificazione e specializzazione provenienti da settori esterni allambiente accademico in grado di completare la formazione degli studenti, la Facoltà interessata, valutata la congruità dellaffidamento, propone la stipulazione del contratto.
Tali contratti sono stipulati con esperti, liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati, dotati della professionalità e competenza necessaria a raggiungere gli obiettivi di cui allarticolo precedente.
Il numero massimo delle ore di supporto per ciascun corso non può essere superiore ad un terzo delle ore di attività previste per linsegnamento secondo lordinamento del Corso di studio. Ogni richiesta di deroga dovrà essere documentata dal Consiglio di Facoltà.
- Art. 10 -
(Requisiti oggettivi)
Nel rispetto delle disposizioni dellart.13 della L.341/90, e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo, le Facoltà possono affidare attività di tutorato, finalizzate allinformazione ed allassistenza agli studenti durante lo svolgimento di tutto il corso degli studi universitari.
Rientrano in tale tipologia le attività di apprendimento seminariali, di esercitazione, di laboratorio, pratiche, tutte propedeutiche allattribuzione di crediti formativi.
I contratti di tutorato non possono avere durata superiore a 90 ore per ciascun anno accademico.
Le Facoltà definiscono annualmente il piano delle attività di tutorato che intendono affidare per contratto, assegnando la relativa quota di finanziamento a valere sulla dotazione di facoltà direttamente ai dipartimenti, o strutture equiparate, preventivamente individuati che svolgeranno il procedimento di affidamento dellincarico.
Ove ritenuto opportuno, le facoltà potranno procedere direttamente alla selezione dei candidati.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alle modalità di attivazione di attività di insegnamento.
Nellipotesi in cui la procedura di selezione sia svolta dal Dipartimento, il relativo contratto è stipulato dal Direttore della struttura.
Il contratto può essere rinnovato per due volte.
- Art. 14 -
(Requisiti oggettivi e soggettivi)
I dipendenti di Enti convenzionati con lAteneo e il personale dellarea sanitaria di cui al d.lgs.502/92 e successive modificazioni e integrazioni, svolgono attività didattica con contratto a titolo gratuito secondo le modalità fissate nelle specifiche convenzioni.
Alle strutture proponenti compete la verifica sulla sussistenza della convenzione che costituisce il presupposto dellaffidamento.
In tali casi, lincarico viene conferito con lettera del Dirigente del Personale controfirmata dal docente. Il rapporto si perfeziona ai sensi dellart.1327 c.c.
- Art. 15 -
(Procedure di autorizzazione alla
stipula)
Nelle ipotesi in cui il compenso attribuito al docente rientri nei parametri generali fissati per ogni anno accademico dagli Organi Accademici, la stipula del contratto è autorizzata con Decreto Rettorale, previa verifica del rispetto dei requisiti fissati dal presente Regolamento.
In tutti gli altri casi è autorizzata con deliberazione dalla Giunta di Ateneo su parere della Commissione Didattica di Ateneo.
Completato il procedimento di autorizzazione, il Dirigente del Personale, o nei casi di procedure svolte dai Dipartimenti, il Direttore del Dipartimento, stipulano in nome e per conto dellUniversità il contratto con il docente proposto; qualora questi sia dipendente di ente pubblico non economico, le strutture proponenti provvederanno, prima dellinizio delle attività didattiche, ad acquisire lautorizzazione dellamministrazione di appartenenza, rilasciata ai sensi dellart.53 del d.lgs.165/2001.
Detta autorizzazione è successivamente trasmessa allufficio competente alla stipula del contratto.
I contratti, che non costituiscono in ogni caso titolo per laccesso ai ruoli delluniversità, non possono avere durata superiore allanno accademico di riferimento, e sono rinnovabili per non più di sei anni, ad eccezione di quelli previsti dal Titolo III del presente Regolamento, che possono essere rinnovati per due sole volte.
Il rinnovo del contratto è subordinato alladozione di una specifica e motivata delibera della struttura proponente, da adottarsi per ciascun anno, previa positiva valutazione dellattività svolta nellanno precedente.
Nel corso dellanno accademico di durata del rapporto lAteneo può, su proposta della stessa struttura che ha bandito la selezione o di altra struttura interessata, integrare loggetto del rapporto mediante la attribuzione di attività didattiche ulteriori rispetto a quelle originariamente assegnate.
Tali attività sono attribuite nel rispetto delle norme del presente Regolamento.
Lattività didattica di cui al titolo I del presente Regolamento è incompatibile sia con lattribuzione di incarichi di collaborazione di cui allart.7 comma 6 del d.lgs.165/2001, sia con lattribuzione di contratti o assegni di ricerca di cui allart.51 comma 6 della L. 449/1997.
Ai contratti stipulati ai sensi del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice civile che disciplinano i contratti, ed in particolare quelle relative alle prestazioni dopera intellettuale di cui agli artt.2230 e seguenti c.c., nonché le disposizioni che disciplinano i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui allart.49 comma 2 lettera a) del DPR 917/1986.
In particolare, trovano applicazione ai fini previdenziali e assistenziali lart.2 commi 26 e seguenti della L.335/1995, nonché lart.5 del d.lgs.38/2000 in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, a tutte le previsioni normative che disciplinano laffidamento di incarichi didattici per contratto.